Certificato di malattia INPS

 

In caso di malattia, la certificazione di malattia con il modello INPS, può essere rilasciata solo dopo una visita ambulatoriale.

Il certificato di malattia viene trasmesso per via telematica; il lavoratore riceve un certificato con un numero di protocollo che deve comunicare al proprio datore di lavoro.

Il paziente deve chiedere il certificato di malattia INPS al medico che lo ha visitato, che può essere un medico convenzionato col SSN (Medici di Famiglia, Medici di Guardia Medica, Medici Specialisti Ambulatoriali dipendenti del SSN), un medico dipendente del SSN (p.e. i medici del Pronto Soccorso e tutti i medici ospedalieri) e anche un medico privato (anche medici dentisti e ginecologi).

Il Medico di Medicina Generale (Medico di Famiglia) non può rilasciare certificazioni di malattia su indicazione o per prestazioni effettuate da altri medici.

Tutti i medici in Italia che hanno l'abilitazione all'esercizio della professione hanno anche i requisiti per emettere tali certificati telematici per certificare ai pazienti da loro in cura una temporanea inabilità al lavoro.

 

In caso di malattia, il lavoratore deve essere reperibile presso il domicilio dichiarato, tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 10 alle 12 e dalla 17 alle 19. Per i lavoratori del settore pubblico l’orario di reperibilità presso il domicilio dichiarato va dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Nel caso si dovesse presentare la necessità di dover cambiare la reperibilità durante la malattia, sarà a cura del lavoratore stesso comunicare tempestivamente tale cambio di indirizzo, oltre che al datore di lavoro, anche alla sede territoriale dell’INPS: per Bolzano Tel: 0471/996844 email: medicolegale.bolzano@inps.it o su www.inps.it -> sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo.

 

 

 

 “Il medico specialista è esonerato dall’invio telematico del certificato? Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all’invio telematico del certificato di malattia […]” www.inps.it -Domande frequenti su certificati medici telematici- come da Circolare INPS 99/96 del 13 maggio 1996. 

 “Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione.” Art. 52 Comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, reso esecutivo tramite intesa Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005.